Benefici Fiscali per le AZIENDE
In questa categoria rientrano le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’Ires). Questi contribuenti possono optare alternativamente tra:
- la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
- la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir).
Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile Ires le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ODV (Organizzazioni di Volontariato) nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”. Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del comma 2 dell’art. 100 del t.u.i.r., non sono state modificate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997.
Le Onlus possono ricevere dalle imprese di produzione di vendita di beni (non di servizi), erogazioni liberali che consistono in “cessioni gratuite di merce” per le quali è previsto un regime fiscale agevolato dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997. Il comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. 460/1997 stabilisce, infatti, che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ODV non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del t.u.i.r. e, pertanto, tali cessioni gratuite non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef. Lo stesso discorso vale per i beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Ai fini dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta, ai sensi del numero 12 dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972, in quanto rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 dell’art. 2 dello stesso d.P.R. da esso richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Ciò vale se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50.00 euro oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’Iva relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972.
La legge di stabilità 2016 ha innalzato a 15.000 euro il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Tale comunicazione riguarda la cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ODV e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF.